Art. 356 cod. nav.
Testo dell'articolo
Art. 356. Trattamento spettante dopo la risoluzione del contratto all'arruolato ammalato o ferito
Fuori dei casi nei quali le leggi speciali rendono obbligatoria l'assicurazione dell'equipaggio contro le malattie, quando il contratto e' risolto, perche' l'arruolato, a causa di malattia o di lesioni, ha dovuto essere sbarcato o non ha potuto riprendere il proprio posto a bordo dopo lo sbarco in un porto di approdo, l'armatore, sempre che non ricorra uno dei casi previsti nel secondo comma dell'articolo 336, e' tenuto a provvedere a proprie spese alla cura dell'arruolato, e a corrispondergli una indennita' giornaliera in misura pari alla retribuzione, per tutto il tempo della cura, ma non oltre quattro mesi dalla data della risoluzione del contratto. Se la malattia o le lesioni dipendono da causa di servizio, il limite di tempo stabilito nel comma precedente e' elevato a sei mesi. Le disposizioni dei due comma precedenti si applicano anche alle malattie, che si manifestano nei ventotto giorni successivi alla cessazione o alla risoluzione del contratto, quando dipendono da causa di servizio.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 356 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
