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Art. 377 cod. nav. — Forma del contratto

Testo dell'articolo

Art. 377. Forma del contratto

Il contratto di locazione deve essere provato per iscritto. Tuttavia la prova scritta non e' richiesta per la locazione di navi minori e di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

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Avv. Federico Papa
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