Art. 485 cod. nav. — Obbligo di soccorso in caso di urto
Testo dell'articolo
Art. 485. Obbligo di soccorso in caso di urto
Avvenuto un urto fra navi, il comandante di ciascuna e' tenuto a prestare soccorso alle altre, al loro equipaggio ed ai loro passeggeri, sempre che lo possa fare senza grave pericolo per la sua nave e per le persone che sono a bordo. Il comandante e' parimenti tenuto, nei limiti del possibile, a dare alle altre navi le notizie necessarie per l'identificazione della propria.
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