In vigoreNormativaCodice della navigazione

Art. 6 cod. nav. — Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed aeromobili

Testo dell'articolo

Art. 6. Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed aeromobili

La proprieta', gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli aeromobili, nonche' le forme di pubblicita' degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti, sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile. 43

Aggiornamenti

43 Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato responsabile del registro sottostante ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera c che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 6 cod. nav.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale