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Art. 629 cod. nav. — Deposito della somma limite

Testo dell'articolo

Art. 629. Deposito della somma limite

Entro tre giorni dalla sentenza di apertura o dal deposito della dichiarazione di valore, disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 621, il giudice designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le modalita' per il deposito della somma limite, computata sulla base delle indicazioni e dei documenti presentati dall'armatore, nonche' di una congrua somma per le spese del procedimento.

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Avv. Federico Papa
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