Art. 655 cod. nav. — Ordinanza di vendita
Testo dell'articolo
Art. 655. Ordinanza di vendita
Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il giudice dell'esecuzione, sentiti il debitore proprietario, il creditore precettante e istante, i creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonche' il console dello Stato di cui la nave batte la bandiera, dispone con ordinanza la vendita mediante incanto.
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