Art. 913 cod. nav. — Cessazione dal contratto a tempo indeterminato per volonta' di una delle parti
Testo dell'articolo
Art. 913. Cessazione dal contratto a tempo indeterminato per volonta' di una delle parti
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato cessa per volonta' dell'esercente o del lavoratore, purche' ne sia dato preavviso all'altro contraente nei termini stabiliti dalle norme corporative o in mancanza dagli usi.
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