Art. 944 cod. nav.
Testo dell'articolo
Art. 944. Cessione del diritto al trasporto
Il diritto al trasporto non puo' essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio. [modificato]
Aggiornamenti
38 Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...] art. 944, secondo comma, da lire duecentodiecimila a lire unmilionenovecentocinquantamila".
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