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Art. 1328 cod. nav. — Applicazione delle norme del codice

Testo dell'articolo

Art. 1328. Applicazione delle norme del codice

Le disposizioni del codice che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di particolari norme regolamentari non entrano in vigore sino a quando dette norme non sono emanate.

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Avv. Federico Papa
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