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Art. 1295 cod. nav. — Trasporto per conto proprio

Testo dell'articolo

Art. 1295. Trasporto per conto proprio

La nave provvista del certificato provvisorio di cui all'articolo 1286 puo' essere adibita al trasporto o al rimorchio per conto proprio con annotazione apposta dall'ispettorato di porto sul certificato medesimo.

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Avv. Federico Papa
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