Art. 1297 cod. nav. — Responsabilita' del costruttore
Testo dell'articolo
Art. 1297. Responsabilita' del costruttore
Le disposizioni degli articoli 240, 855 si applicano anche ai contratti anteriori all'entrata in vigore del codice se l'opera o singole parti di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata in vigore del codice. Quando la consegna sia stata effettuata anteriormente a tale epoca, la prescrizione prevista nelle norme predette decorre dalla data di entrata in vigore del codice, a meno che, secondo le disposizioni della legge anteriore, l'azione sia gia' prescritta a tale data o il termine ancora utile sia piu' breve di due anni.
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