In vigoreNormativaCodice della navigazione

Art. 1252 cod. nav. — Pene disciplinari per l'equipaggio della navigazione marittima o interna

Testo dell'articolo

Art. 1252. Pene disciplinari per l'equipaggio della navigazione marittima o interna

Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio marittimo sono:

1) la consegna a bordo da uno a cinque giorni;

2) l'arresto di rigore per un tempo non superiore a dieci giorni;

3) la ritenuta del salario da uno a trenta giorni o di una quota di utili da venti a trecento lire;

4) la inibizione dall'esercizio della professione marittima per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni;

5) la cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di mare. Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio della navigazione interna sono quelle indicate nei numeri 3, 4 e 5. Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante della nave o dal comandante del porto, nonche' dalle autorita' consolari e dai comandanti delle navi da guerra, nei casi previsti nell'articolo 1248, nn. 5 e 6. La pena indicata nel n. 3 e' applicata dal comandante del porto. Le pene indicate nei nn. 4 e 5 sono applicate dal ministro per le comunicazioni.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1252 cod. nav.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale