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Art. 859 cod. nav.

Testo dell'articolo

Art. 859. Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale

L'autorita' alla quale e' richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d'immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni a norma degli articoli 857 e 1030. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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