Art. 859 cod. nav.
Testo dell'articolo
Art. 859. Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale
L'autorita' alla quale e' richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d'immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni a norma degli articoli 857 e 1030. [modificato]
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