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Art. 252 cod. nav. — Forma dei titoli per la pubblicita'

Testo dell'articolo

Art. 252. Forma dei titoli per la pubblicita'

La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi se non in forza di uno dei titoli richiesti dall' articolo 2657 del codice civile . Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell'articolo 249, e' sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata.

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Avv. Federico Papa
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