Art. 862 cod. nav. — Pertinenze e parti separabili
Testo dell'articolo
Art. 862. Pertinenze e parti separabili
Sono considerate pertinenze dell'aeromobile i paracadute, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi e in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'aeromobile. La destinazione puo' essere effettuata anche da chi non sia proprietario dell'aeromobile o non abbia su questo un diritto reale. Il motore e' considerato parte separabile.
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