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Art. 869 cod. nav. — Esibizione del certificato di immatricolazione

Testo dell'articolo

Art. 869. Esibizione del certificato di immatricolazione

Se la richiesta di pubblicita' si riferisce ad un aeromobile provvisto di certificato d'immatricolazione, il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui all'articolo precedente, deve esibire all'ufficio, al quale richiede la pubblicita', il certificato medesimo, per la prescritta annotazione. Se, trovandosi l'aeromobile in altra localita', non e' possibile esibire il certificato d'immatricolazione, l'ENAC esegue la trascrizione nel registro e ne da' comunicazione all'autorita' consolare del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale e' diretto, perche' sia ivi eseguita l'annotazione sul certificato d'immatricolazione. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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