Art. 871 cod. nav. — Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni
Testo dell'articolo
Art. 871. Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni
Nel concorso di piu' atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile , e' determinata dalla data di trascrizione nel registro aeronautico nazionale ... [modificato] . In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d'immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.
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