Art. 261 cod. nav. — Difetto di maggioranza
Testo dell'articolo
Art. 261. Difetto di maggioranza
Quando una deliberazione non puo' essere presa per mancata formazione della maggioranza richiesta dagli articoli precedenti, il tribunale nella circoscrizione del quale e' l'ufficio d'iscrizione, su domanda di uno o piu' caratisti, assunte le necessarie informazioni e sentiti gli altri comproprietari, provvede con decreto secondo l'interesse comune.
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Note professionali
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