Art. 264 cod. nav. — Vendita della nave
Testo dell'articolo
Art. 264. Vendita della nave
La deliberazione di vendita della nave deve essere presa all'unanimita'. Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno la meta' dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti, puo' autorizzare con decreto la vendita della nave all'incanto. Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l'autorizzazione del tribunale puo' essere data anche su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno un quarto dei carati, sentiti in contraddittorio i comproprietari dissenzienti.
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