Art. 267 cod. nav. — Designazione di rappresentante
Testo dell'articolo
Art. 267. Designazione di rappresentante
Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalita' di cui agli articoli 265, terzo comma,266, l'armatore, se non e' domiciliato nel luogo dove e' l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorita' preposta alla navigazione marittima o interna, si intende domiciliato.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 267 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
