Art. 278 cod. nav. — Costituzione della societa'
Testo dell'articolo
Art. 278. Costituzione della societa'
I comproprietari possono costituirsi in societa' di armamento mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata di tutti i caratisti, ovvero mediante deliberazione della maggioranza con sottoscrizione autenticata dei consenzienti. Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione ovvero con deliberazione presa ad unanimita', ciascun caratista partecipa alla societa' in ragione della sua quota di interesse nella nave.
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