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Art. 875 cod. nav.

Testo dell'articolo

Art. 875. Pubblicita' della dichiarazione

La dichiarazione deve essere trascritta nel registro aeronautico nazionale ed annotata sul certificato di immatricolazione. L'annotazione sul certificato di immatricolazione e' fatta dall'autorita' competente del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale e' diretto, previa comunicazione da parte dell'ufficio che tiene il registro aeronautico nazionale. In caso di discordanza fra la trascrizione nel registro e l'annotazione sul certificato di immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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