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Art. 878 cod. nav. — Responsabilita' dell'esercente

Testo dell'articolo

Art. 878. Responsabilita' dell'esercente

L'esercente e' responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda l'aeromobile e la spedizione. Tuttavia l'esercente non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e di salvataggio previsti negli articoli 981, 982, nonche' degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.

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Avv. Federico Papa
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