Art. 284 cod. nav. — Effetti della mancanza di pubblicita'
Testo dell'articolo
Art. 284. Effetti della mancanza di pubblicita'
In mancanza della pubblicita' prescritta per la costituzione i comproprietari consenzienti rispondono solidalmente. Le successive variazioni e lo scioglimento della societa', fino a che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. In mancanza della pubblicita' prescritta nell'articolo 282, il gerente e' personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale.
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