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Art. 288 cod. nav. — Rappresentanza processuale del raccomandatario
Testo dell'articolo
Art. 288. Rappresentanza processuale del raccomandatario
Entro i limiti nei quali gli e' conferita la rappresentanza dell'armatore o del vettore, il raccomandatario puo' promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome.
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