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Art. 291 cod. nav. — Pubblicita' del contratto di raccomandazione institoria

Testo dell'articolo

Art. 291. Pubblicita' del contratto di raccomandazione institoria

Quando il raccomandatario e' preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione, la pubblicita' richiesta nell'articolo 289 tiene luogo di quella prevista dal codice civile per l'institore.

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Avv. Federico Papa
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