Art. 298 cod. nav. — Comando della nave in navigazione
Testo dell'articolo
Art. 298. Comando della nave in navigazione
Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficolta'.
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