Art. 300 cod. nav. — Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione
Testo dell'articolo
Art. 300. Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione
Se in corso di navigazione vengono a mancare le provviste di bordo o altra cosa indispensabile alla regolare e sicura navigazione, il comandante deve curarne il rifornimento con ogni possibile mezzo. A tale fine, ove sia necessario, deve farne richiesta alle navi che incontri, o altrimenti approdare nel piu' vicino luogo, anche se all'uopo occorra deviare la rotta. In caso di estrema necessita', il comandante puo' impiegare per le esigenze della nave le merci esistenti a bordo.
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