Art. 310 cod. nav. — Facolta' di procurarsi denaro in caso di rifiuto dei comproprietari
Testo dell'articolo
Art. 310. Facolta' di procurarsi denaro in caso di rifiuto dei comproprietari
Se alcuno dei comproprietari che hanno consentito alla costituzione della societa' di armamento rifiuta di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il comandante, ventiquattro ore dopo la intimazione al comproprietario, puo', previa autorizzazione della competente autorita' del luogo, prendere a prestito per conto del comproprietario medesimo la somma da questo dovuta, con garanzia sulla di lui quota di partecipazione nella proprieta' della nave.
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