Art. 896 cod. nav. — Composizione dell'equipaggio
Testo dell'articolo
Art. 896. Composizione dell'equipaggio
La composizione dell'equipaggio e' determinata dall'esercente, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego dell'aeromobile, con le modalita' e nei limiti stabiliti da leggi speciali e da regolamenti. Per gli aeromobili da trasporto di persone in servizio pubblico, la composizione dell'equipaggio deve in ogni caso essere approvata dal ministro per l'aeronautica.
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