Art. 900 cod. nav. — Idoneita' fisica
Testo dell'articolo
Art. 900. Idoneita' fisica
L'assunzione degli iscritti negli albi o nel registro del personale di volo, destinati a far parte dell'equipaggio, deve essere effettuata con l'osservanza delle norme sulle visite mediche dirette ad accertare l'idoneita' degli iscritti, in rapporto al servizio cui devono essere adibiti a bordo. Le modalita' per le visite sono stabilite ai sensi del secondo comma dell'[articolo 734](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-734). [modificato]
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