Art. 319 cod. nav. — Assunzione di personale straniero all'estero
Testo dell'articolo
Art. 319. Assunzione di personale straniero all'estero
Nei porti esteri della navigazione marittima o interna e nei porti nazionali [modificato] ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalita' italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere. In caso di speciali esigenze, l'autorita' consolare o la capitaneria di porto [modificato] puo' autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente.
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