In vigoreNormativaCodice della navigazione

Art. 319 cod. nav. — Assunzione di personale straniero all'estero

Testo dell'articolo

Art. 319. Assunzione di personale straniero all'estero

Nei porti esteri della navigazione marittima o interna e nei porti nazionali [modificato] ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalita' italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere. In caso di speciali esigenze, l'autorita' consolare o la capitaneria di porto [modificato] puo' autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 319 cod. nav.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale