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Art. 321 cod. nav. — Gerarchia di bordo delle navi marittime

Testo dell'articolo

Art. 321. Gerarchia di bordo delle navi marittime

La gerarchia dei componenti dell'equipaggio marittimo e' la seguente:

1) comandante;

2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di bordo direttore del servizio sanitario;

3) primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico aggiunto,primo commissario;

4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista;

5) gli altri ufficiali;

6) nostromo, maestro di macchina;

7) gli altri sottufficiali;

8) i comuni. Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo e' equiparato al primo ufficiale.

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Avv. Federico Papa
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