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Art. 323 cod. nav. — Visita medica

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Art. 323. Visita medica

L'arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell'equipaggio, deve, nei casi e con le modalita' prescritte da leggi e regolamenti, essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l'idoneita' della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.

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Avv. Federico Papa
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