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Art. 331 cod. nav. — Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore

Testo dell'articolo

Art. 331. Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore

L'armatore puo' procedere all'arruolamento del comandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all'autorita' consolare del luogo dove egli si trova, e contenente gli estremi indicati nell'articolo seguente. La detta autorita' trasmette in formato elettronico [modificato] , a spese dell'armatore, gli estremi della dichiarazione all'autorita' marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco. Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all'autorita' del porto d'imbarco , anche in formato digitale [modificato] , si perfeziona il contratto di arruolamento.

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Avv. Federico Papa
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