Art. 901 cod. nav. — Capacita' dei minori degli anni diciotto
Testo dell'articolo
Art. 901. Capacita' dei minori degli anni diciotto
Il minore di anni diciotto iscritto tra il personale addetto ai servizi complementari di bordo puo', con il consenso di chi esercita la potesta' o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano. [modificato] La revoca del consenso alla iscrizione nel registro da parte di chi esercita la patria potesta' o la tutela, fa cessare la capacita' del minore alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro, ma non lo priva della capacita' di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati ne' della capacita' di prestare il proprio lavoro, fino al compimento del viaggio in corso.
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