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Art. 333 cod. nav.

Testo dell'articolo

Art. 333. Albo a bordo per l'affissione delle disposizioni concernenti il contratto di arruolamento

Su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile all'equipaggio, un albo, nel quale sono affisse le norme di legge e di regolamento relative all'arruolamento, i contratti collettivi di arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni altra disposizione di cui venga prescritta l'affissione dall'autorita'.

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Avv. Federico Papa
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