Art. 910 cod. nav. — Indennita' per perdita degli indumenti
Testo dell'articolo
Art. 910. Indennita' per perdita degli indumenti
In caso di perdita degli indumenti o del bagaglio in conseguenza di un sinistro della navigazione, spetta al lavoratore un'indennita' nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.
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