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Art. 910 cod. nav. — Indennita' per perdita degli indumenti

Testo dell'articolo

Art. 910. Indennita' per perdita degli indumenti

In caso di perdita degli indumenti o del bagaglio in conseguenza di un sinistro della navigazione, spetta al lavoratore un'indennita' nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.

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Avv. Federico Papa
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