Art. 345 cod. nav. — Facolta' di risoluzione del contratto da parte dell'armatore
Testo dell'articolo
Art. 345. Facolta' di risoluzione del contratto da parte dell'armatore
L'armatore ha facolta', in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti all'arruolato. 44
Aggiornamenti
44 La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 345 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
