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Art. 916 cod. nav. — Facolta' di risoluzione del contratto da parte dell'esercente

Testo dell'articolo

Art. 916. Facolta' di risoluzione del contratto da parte dell'esercente

L'esercente ha facolta', in qualunque tempo e luogo, di risolvere il contratto, salvi i diritti spettanti al lavoratore. Tuttavia, in caso di cattura, di malattia o di ferita del lavoratore, l'esercente non puo' avvalersi di tale facolta' prima del decorso del periodo fissato dalle norme corporative o in mancanza dagli usi. 44

Aggiornamenti

44 La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 916 del codice della navigazione ".

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Avv. Federico Papa
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