Art. 919 cod. nav.
Testo dell'articolo
Art. 919. Indennita' in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volonta' dell'esercente
In caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, per volonta' dell'esercente, e' dovuta al lavoratore una indennita' pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative e in mancanza dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato. 31
Aggiornamenti
31 La L. 29 maggio 1982, n. 297 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che " Le indennita' di cui agli articoli 351 , 352 , 919 e 920 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall' articolo 2120 del codice civile ."
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