Art. 370 cod. nav. — Impignorabilita' e insequestrabilita' di indumenti e strumenti
Testo dell'articolo
Art. 370. Impignorabilita' e insequestrabilita' di indumenti e strumenti
Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro ne' a pignoramento, non possono essere sequestrati ne' pignorati per alcun titolo:
1) gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i servizi di bordo;
2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di mare navigante destinati all'esercizio della professione.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 370 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
