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Art. 935 cod. nav. — Obbligo dell'assicurazione

Testo dell'articolo

Art. 935. Obbligo dell'assicurazione

L'esercente ha l'obbligo di assicurare contro i rischi di volo, secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dalle norme corporative, il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo. L'assicurazione esonera l'esercente dalla responsabilita' per infortuni di volo del personale nei casi previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro. Per i rischi diversi da quelli di volo si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

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Avv. Federico Papa
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