Art. 377 cod. nav. — Forma del contratto
Testo dell'articolo
Art. 377. Forma del contratto
Il contratto di locazione deve essere provato per iscritto. Tuttavia la prova scritta non e' richiesta per la locazione di navi minori e di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
