Art. 383 cod. nav. — Prescrizione
Testo dell'articolo
Art. 383. Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono con il decorso di un anno dalla scadenza del contratto o, nel caso previsto dall'articolo precedente, dalla data di riconsegna della nave. Nel caso di perdita presunta della nave, il termine decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
