Art. 388 cod. nav. — Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo
Testo dell'articolo
Art. 388. Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo
Il noleggiante a tempo non e' obbligato a intraprendere un viaggio che esponga la nave o le persone ad un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto. Del pari egli non e' obbligato a intraprendere un viaggio la cui durata prevedibile oltrepassi considerevolmente, in rapporto alla durata del contratto, la scadenza del contratto stesso.
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