Art. 942 cod. nav. — Obbligo di assicurazione
Testo dell'articolo
Art. 942. Obbligo di assicurazione
Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilita' verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria. Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito. L'assicuratore non puo' opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, ne' clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. [modificato]
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