Art. 945 cod. nav. — Impedimento del passeggero
Testo dell'articolo
Art. 945. Impedimento del passeggero
Se la partenza del passeggero e' impedita per causa a lui non imputabile, il contratto e' risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio gia' pagato. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri puo' chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero e' responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto. Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si applicano i commi primo e secondo dell'[articolo 454](/it-IT/fonte/codice-della-navigazione/art-454), in quanto compatibili. [modificato]
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