In vigoreNormativaCodice della navigazione

Art. 406 cod. nav. — Interruzione del viaggio del passeggero

Testo dell'articolo

Art. 406. Interruzione del viaggio del passeggero

Se il passeggero e' costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. Se il viaggio e' interrotto per fatto del passeggero, questi deve altresi', per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio netto.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 406 cod. nav.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale