Art. 408 cod. nav. — Responsabilita' del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo
Testo dell'articolo
Art. 408. Responsabilita' del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo
Il vettore e' responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l'evento e' derivato da causa a lui non imputabile.
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